Accertamento dell’intervenuta usucapione di fondo agricolo: non sufficiente la prova della avvenuta mera coltivazione
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell’“animus”.
In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un’attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà.
In tema di usucapione, l’esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, impone al giudice nazionale l’impiego di un particolare rigore nell’apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.
I citati principi di diritto sono stati richiamati e fatti propri dalla Corte di cassazione, Sezione 2 Civile, con l’ordinanza del 1 ottobre 2026, n. 26073, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità della decisione del merito resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1447 del 2023.
La vicenda
Gaio Augusto e Mevia Tacito proposero dinanzi al Tribunale di Paola, nei confronti di Giada, Sempronia e Tizio Bruto domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di alcuni fondi siti in Comune di Diamante (CS), asserendo di averne avuto il continuativo, pacifico ed indisturbato possesso per oltre venti anni, possesso estrinsecatosi con la loro regolare utilizzazione.
Nella resistenza della controparte, il Tribunale rigettò la domanda, regolando le spese processuali.
A seguito di impugnazione da parte di Gaio Augusto e Mevia Tacito, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1447 del 2023 ha rigettato l’appello, regolando le spese di lite.
Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, il primo e il quarto motivo di appello sono stati disattesi, ritenendosi che l’indiscussa e piena signoria di fatto sul fondo, costituente chiara espressione dei poteri propri del proprietario, non potesse considerarsi integrata nel caso in cui l’attività fosse consistita nella mera coltivazione, emersa dalle deposizioni dei testimoni escussi, né, per altro verso, potesse dirsi raggiunta in concreto la prova della chiusura del fondo medesimo.
Giovenale Augusto, in qualità di eredi di Gaio Augusto e Mevia Tacito, entrambi deceduti, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello sulla scorta di due motivi.
I motivi di ricorso
Con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 113 (pronuncia secondo diritto), 115 (disponibilità delle prove), 116 (valutazione delle prove) e in relazione agli artt. 1158 c.c. (usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari) e 1159 bis c.c. (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale) – nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c., – in relazione all’art. 2909 c.c. (cosa giudicata sostanziale) e all’art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale).
In sostanza, il ricorrente si è lamentato del fatto che la Corte del merito sia incorsa in un errore di giudizio, consistito in un non esatto apprezzamento delle risultanze processuali, e che la stessa abbia omesso di valutare ai fini della decisione il giudicato intervenuto in separato giudizio in ordine all’insussistenza di un contratto agrario tra le parti in causa.
Infine, sebbene non citato nella rubrica, si è lamentato dalla parte il vizio di insufficienza, incongruità e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze e delle allegazioni documentali di primo grado, se non addirittura di assoluta omissione della stessa.
La decisione e motivazione
La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 26073 del 2026, ha ritenuto il motivo inammissibile e non fondato e ha rigettato il ricorso con conseguente conferma della decisione impugnata.
Quanto al giudizio di inammissibilità, il Collegio ha precisato che il motivo si è sostanziato in una pluralità di censure eterogenee, e in primo luogo ha rilevato, quanto alla prospettata violazione di legge, che l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, non soltanto di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr.: Corte di cassazione, Sez. Un., n. 23745/2020; Corte di cassazione, n. 18998/2021).
A tale onere il ricorrente non risulta aver adempiuto, non avendo indicato alcuna specifica affermazione contenuta nella sentenza impugnata che contrasti con i precetti normativi che si assumono violati.
Il Collegio, inoltre, non ha ritenuto si sia configurata alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c., non essendo stato denunciato che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr.: Corte di cassazione, Sez. Un., n. 20867/2020; Corte di cassazione, n. 16016/2021), né dell’art. 116 c.p.c., non avendo il ricorrente allegato che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr.: Corte di cassazione, Sez. Un., n. 20867/2020).
Considerazioni non dissimili il Collegio ha fatto valere per quanto concerne la normativa in tema di usucapione, avendo la Corte d’appello richiamato e applicato i seguenti principi di diritto più volte affermati, in materia, in sede di legittimità:
– chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus” (cfr.: Corte di cassazione, n. 15145/2004; Corte di cassazione, n. 5484/2006; Corte di cassazione, n. 5485/2006; Corte di cassazione, n. 14092/2010; Corte di cassazione, n. 22667/2017);
– in relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un’attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà (cfr.: Corte di cassazione, n. 1796/2022; Corte di cassazione, n. 6123/2020; Corte di cassazione, n. 17376/2018; Corte di cassazione, n. 18215/2013);
– in tema di usucapione, l’esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, impone al giudice nazionale l’impiego di un particolare rigore nell’apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr.: Corte di cassazione, n. 20539/2017; Corte di cassazione, n. 28286/2025).
