Recupero spese per immobile in comproprietà con ex coniuge: no alla sospensione della prescrizione
La comunione legale doveva intendersi sciolta quando i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni
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Leggi il seguitoLa rinnovazione tacita del contratto di locazione abitativa alla seconda scadenza contrattuale, a seguito del mancato esercizio, da parte del locatore, della
Leggi il seguitoL’esistenza di una società di persone tra coniugi in comunione e la comproprietà dell’azienda non fa presumere la “cogestione”
Leggi il seguitoL’attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile, è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell’immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta.
Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l’immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l’applicazione delle regole ordinarie ad essa relative.
Conseguentemente, il coniuge comproprietario potrà ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l’altro comproprietario e purché questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.
Soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili è il proprietario, ovvero il titolare di un diritto reale di godimento. Il provvedimento giudiziale, in sede di separazione, di assegnazione di un piano per ciascun coniuge della casa coniugale a due piani, comprata in comunione dei beni, non fa venir meno il diritto reale di proprietà vantato da ciascun coniuge in ragione del 50%. In conseguenza l’imposta è dovuta in ragione del 50% dell’intero da parte di ciascun coniuge.
Leggi il seguitoIl principio di accessione opera anche riguardo alla costruzione realizzata da uno dei contitolari sul suolo in comproprietà
Leggi il seguitoLa stima dei beni per i quali è richiesta la divisione o l’attribuzione deve essere aggiornata alla data della decisione
Leggi il seguitoL’assegnazione del godimento della casa familiare, in sede di separazione o divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi
Leggi il seguitoIn regime patrimoniale di comunione legale, l’annullabilità del contratto concluso da un coniuge senza il consenso dell’altro (di cui all’art. 184 cod. civile) presuppone l’effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non si applica nel caso in cui tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell’altro.
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