Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese: il rimedio esperibile è la “correzione degli errori materiali”
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione 6 Civile, con l’ordinanza del 21 gennaio 2021, n. 1127, mediante la quale ha accolto il ricorso e disposto la correzione.
La vicenda
La pronuncia ha avuto origine dal fatto che l’Avv. Giovenale Muzio, quale procuratore e difensore di Mevio, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 13610/2019, con cui la Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Bruto nei confronti di Mevio e avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, ha condannato Bruto alle spese in favore del controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore di Mevio, che ne aveva fatto istanza.
La decisione in sintesi
La Corte di cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 1127 del 2021, ha accolto il ricorso disponendo che il dispositivo della sentenza della Corte n. 13610/2019, sia corretto aggiungendo « da distrarsi in favore dell’Avv. Giovenale Muzio ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «agli accessori di legge».
La motivazione
Ha rilevato sul punto il Collegio che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. — che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Corte di cassazione,, sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Corte di cassazione,, 10/01/2011, n. 293; Corte di cassazione,, ord., 11/04/2014, n. 8578).
Vai alla decisione
Ecco il link a: Corte di cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza del 21 gennaio 2021, n. 1127