Iscrizione nell’elenco speciale avvocati stabiliti per l’advocat rumeno solo se titolo rilasciato da UNBR
Nel giudizio di impugnazione, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, del provvedimento di cancellazione dall’albo dell’avvocato stabilito per inefficacia del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro, l’accertamento della provenienza del titolo per l’esercizio della professione da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo nel proprio ordinamento deve essere compiuto attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo, dovendosi escludere la legittimazione a partecipare al giudizio del predetto organismo quale soggetto onerato della prova di certificazione al rilascio dell’attestato abilitativo.
Il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione europea.
E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione Sezioni Unite Civile, con la sentenza del 29 luglio 2022, n. 23794, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato la decisione resa dal Consiglio nazionale Forense.
La vicenda
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona dispose la cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti della dott.ssa Sallustio Anatolia, in possesso del titolo di “avocat” rilasciato in Romania dall’U.N.B.R. – struttura “Bota”, mancando il requisito di cui all’art. 6, co. 2, d. lgs. n. 96/2001, atteso che la predetta risultava iscritta “sulla base del possesso dell’abilitazione all’esercizio della Professione Forense rilasciata dall’Unionea Nationala a Barourilor din Pompiliu Bota con sede in Bucarest Str. Academiei n 4-6, ente non legittimato a rilasciare tale titolo risultante dalle informazioni rese dal Ministero della Giustizia della Romania nr. 33860 del 07.05.2013, dalla nota del Ministero della Giustizia italiano del 20/09/2013 e dalle circolari CNF del 25/9/2013 n. 20 e del 3/02/2016 n. 1”.
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n.237 del 2021, ha rigettato il ricorso della Sallustio.
La sentenza del CNF ha condiviso il ragionamento del Consiglio dell’Ordine locale, in quanto la “Unionea Nationala a Barourilor din Romania”, avente sede in Bucarest Str. Academiei n. 4-6, non è soggetto autorizzato al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.
Per la cassazione della decisione d’appello Anatolia Sallustio ha proposto ricorso con atto articolato in quattro motivi.
I motivi di ricorso
E’ qui di interesse il primo motivo con il quale la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 3 della direttiva europea 16/2/1998, n. 98/5.
La ricorrente ha sostenuto che, a mente della disposizione richiamata, “L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine”.
L’utilizzo della piattaforma I.M.I., di cui all’art. 3 del regolamento UE n. 1024/2012, ha il solo scopo di agevolare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione per l’attuazione degli atti in materia di mercato interno.
Il C.N.F. avrebbe violato la direttiva 98/5/CE e il d. lgs. n. 6/2001, avendo attinto, attraverso l’informazione del Ministero della Giustizia, alla piattaforma I.M.I. per verificare l’iscrizione dell’interessata presso l’organizzazione individuata dalla Romania in vista dello stabile esercizio in Italia della professione di avvocato. Il sistema predetto, infatti, non costituisce fonte di produzione, trattandosi di un mero strumento ricognitivo.
Ad avviso della ricorrente, pertanto, la piattaforma in parola non può avere la funzione di verificare la validità del titolo per l’iscrizione all’Albo.
Da ciò consegue che “secondo l’interpretazione del CNF il regolamento IMI rende inapplicabile il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 che non fa alcun riferimento alla idoneità del titolo”. Titolo, il quale, nonostante non se ne disconosca la validità, viene dichiarato inidoneo.
La decisione in sintesi
La Corte di cassazione, con la citata sentenza n. 23794 del 2022, ha ritenuto il motivo non fondato e ha rigettato il ricorso.
La motivazione
Occorre principiare dalla direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, il cui art. 3 dispone: “Iscrizione presso l’autorità competente.
1. L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro.
2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. Essa può esigere che l’attestato dell’autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell’iscrizione all’autorità competente dello Stato membro di origine”.
La direttiva in parola ha trovato piena esecuzione in Italia con il d. lgs. n. 6, 2/2/2001, il cui art. 6 ai commi 1, 2 e 3, recita: “Iscrizione.
1. Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 2 sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell’istante con la indicazione del domicilio professionale;
c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva”.
“La competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine” è stata individuata dall’autorità rumena nella “Unionea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.)”, con sede in “Palatul de Justitie”.
Poiché la ricorrente advocat Sallustio Anatolia risulta iscritta presso la “Unionea Nationala a Barourilor din Romania Struttura Pompiliu Bota”, con sede in Bucarest, Str. Academiei n. 4/6, è mancante del requisito essenziale “per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato”.
La circostanza che l’informativa sia stata comunicata alle autorità italiane da quelle rumene attraverso il c.d. sistema I.M.I. (International Market Information System) non muta di certo i termini della vicenda.
Il “regolamento IMI”, n. 1024/2012, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, costituisce un “sistema di informazione del mercato interno”, allo scopo di consentire lo scambio per via informatica di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione per la cooperazione amministrativa.
All’evidenza trattasi, pertanto, di un meccanismo di ricognizione e comunicazione.
Non ha fondamento, di conseguenza, l’assunto della ricorrente, secondo cui il C.N.F. avrebbe violato la direttiva 98/5/CE e il d. lgs. n. 6/2001, avendo attinto, attraverso l’informazione del Ministero della Giustizia, alla piattaforma I.M.I. per verificare l’iscrizione dell’interessata presso l’organizzazione individuata dalla Romania in vista dello stabile esercizio in Italia della professione di avvocato.
Il sistema predetto, infatti, non costituisce fonte di produzione, trattandosi di un mero strumento ricognitivo (si veda, ex multis, in senso conforme S.U. n. 19405/2017, in motivazione).
Da ciò deriva, per principio consolidato, che nel giudizio di impugnazione, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, del provvedimento di cancellazione dall’albo dell’avvocato stabilito per inefficacia del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro, l’accertamento della provenienza del titolo per l’esercizio della professione da un organismo effettivamente abilitato a rilasciarlo
nel proprio ordinamento deve essere compiuto attraverso il ricorso al sistema IMI, obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo, dovendosi escludere la legittimazione a partecipare al giudizio del predetto organismo quale soggetto onerato della prova di certificazione al rilascio dell’attestato abilitativo (ex multis, Corte di cassazione, Sez. Un., n. 34429, 24/12/2019, Rv. 656485).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, proprio a riguardo del medesimo Paese, hanno affermato che il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione europea.
Il Collegio, quindi, ha disatteso, per carenza del requisito del fumus boni iuris, l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell’elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (la U.N.B.R., struttura BOTA) – S.U. n. 15043, 21/07/2016, Rv. 640613).
Hanno, inoltre, evidenziato che l’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo è subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, sicché la censura che investa l’esito negativo della corrispondente verifica compiuta dal Consiglio Nazionale Forense – che avvalendosi della documentazione acquisita attraverso l’IMI (International Market Information System) abbia ritenuto inidoneo il titolo esibito dall’istante perché rilasciato da un organismo diverso da quello competente – si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata (Corte di cassazione, S.U. n. 22398, 04/11/2016, Rv. 641530).
