INPS: la ripetizione dell’indebito si limita alla sola sorta capitale

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha pubblicato sul proprio sito il Messaggio n. 4747 con il quale chiarisce che «in tutti i casi in cui si sia ritenuto necessario disporre una repetitio indebiti, successivamente paralizzata da provvedimento del Giudice con conseguente obbligo di restituzione al pensionato di quanto trattenuto, la restituzione sarà limitata alla sola sorte capitale, senza alcun aggravio di accessori a carico dell’INPS». Pertanto, l’Istituto informa che tutte le sentenza che non tengano conto di tale principio devono essere trasmesse all’Area contenzioso per l’istruzione dell’appello ed il conferimento dell’incarico all’Avvocatura centrale.
Tale linea di intervento trova fondamento giurisprudenziale contabile nella sentenza della Corte dei conti del 25 marzo 2015 n. 11 che indica il comportamento da tenere nel caso di somme dapprima indebitamente erogate al pensionato a titolo di pensione, poi poste a recupero dallo stesso Istituto come indebito pensionistico, ed infine da restituirsi al pensionato in conseguenza di declaratoria di irripetibilità pronunciata dal Giudice adito. Infatti detta pronuncia afferma che: «In caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all’interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria». Tale principio di diritto si estende a tutte le forme di indebito.