Immissioni: l’azione inibitoria può aver natura reale e personale
L’azione inibitoria esperibile ai sensi dell’articolo 844 codice civile ha natura reale, rientra nello schema della negatoria servitutis e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l’attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa, in modo da ottenere l’accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e teorica relativa al diritto di produrre siffatte immissioni.
La medesima azione ha, invece, carattere personale e rientra nello schema dell’azione di risarcimento in forma specifica di cui all’art 2058 c.c., nel caso in cui l’attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella giuridica possibilità di eliminare queste ultime senza bisogno dell’intervento del proprietario o degli altri comproprietari del fondo medesimo.
È però da escludere che, avuto riguardo al danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità, possa discorrersi di pregiudizio sussistente in re ipsa.
Corte di cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza del 22 ottobre 2019, 2019, n. 26882, Oliva, Rv. 655665-01.