Condominio: i balconi e i criteri di riparto delle spese

Decisiva la funzione del bene e, nell’ambito dello stesso bene, quella dei singoli elementi per determinare il regime giuridico, che può essere quello della proprietà esclusiva o quello della proprietà comune e, quindi, del riparto delle spese

Il criterio da adottare per la ripartizione delle spese necessarie per la manutenzione e la ristrutturazione dei balconi, è un aspetto che riveste notevole importanza in ambito condominiale ed è spesso oggetto di accese discussioni tra i condòmini. È bene quindi, in questa sede, provare a fare il punto della situazione.

Infatti, nel nostro ordinamento, uno dei principali motivi di litigiosità è rappresentato dalle liti condominiali, questioni non sempre di facile e pronta soluzione, anche per i numerosi cambi di tendenza della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Tra le liti condominiali molte sono originate dalle dispute relative alle spese necessarie per la manutenzione ed il rifacimento dei balconi.

Premessa

Nell’ambito delle problematiche che si possono verificare ai fini dell’individuazione delle “cose comuni” merita un discorso a parte quella dedicata ai balconi.

La giurisprudenza si è interessata, in maniera cospicua, alla tematica giungendo a definire alcuni fondamentali principi che è bene tener presenti prima di proseguire nell’analisi:

A) I balconi costituiscono il prolungamento dei locali interni dei quali costituiscono accessorio e/o pertinenza: quindi non fanno parte della struttura dell’edificio, cui pure sono materialmente connessi, e non svolgono funzione portante;

B) La loro titolarità corrisponde, quindi, a quella della porzione di piano a cui accedono; più frequentemente esclusiva, ma anche condominiale (si pensi al balcone del pianerrottolo del vano scale o di un locale di proprietà comune);

C) Essendo inseriti nella facciata condominiale, è tuttavia possibile che svolgano anche funzione estetica a favore dello stabile, con la conseguenza che i relativi elementi decorativi (ma solo questi) devono considerarsi comuni;

D) Tali elementi decorativi possono essere individuati in frei, stucchi, statue, aggiunte di malta cementizia, viti di ottone e piomi con funzione decorativa, cimose, basamenti, pilastrini, fascia di coronamento, cornicione,rivestimento esterno;

E) Tali parti con funzione decorativa possono essere costituite anche semplicemente da elementi cromatici (la colorazione della superficie), senza che vi sia la necessità dell’esistenza di una consistenza materica;

F) il frontalino del balcone (parte anteriore della soletta orizzontale) e il relativo “intradosso” (parte inferiore del frontalino stesso), nonchè la cosiddetta “fascia marcapiano”, devono considerarsi comuni qualora abbiano funzione decorativa e/o di “gocciolatoio”;

G) Non svolgono funzione decorativa e non sono quindi comuni i cosiddetti “parapetti” o meglio la loro struttura di muratura, la cui funzione è quella di consentire e proteggere il calpestio del relativo proprietario esclusivo;

H) il principio della comproprietà condominiale sugli elementi decorativi del balcone rimane valido anche nel caso di balconi cd. “aggettanti” che si differenziano da quelli a “loggia” in quanto fuoriescono geometricamente dal perimetro dell’edificio;

I) Detti balconi aggettanti, che non svolgono alcuna funzione di sostegno nè di necessaria copertura dell’edificio, non vanno considerati a servizio dei piani sovrapposti e, di conseguenza, ad essi non si applica il disposto dell’articolo 1125 codice civile, con la conseguenza che la soletta è di proprietà esclusiva del titolare del balconee non in comproprietà con il proprietario sottostante, come invece accade per il solaio interno tra due appartamenti sovrapposti.

⇒ Questo post è stato aggiornato con recenti contenuti giurisprudenziali in data 15, 27 e 30 ottobre 2018, 5 marzo e 6 ottobre 2019, 13 marzo 2020, 11 novembre 2021, 15 gennaio 2023.

Il codice civile

Art. 1117. Parti comuni dell’edificio. (1)

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.

Art. 1122 – Opere su parti di proprietà o uso individuale

Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può esegire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

Art. 1125 –  Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Come può evincersi dalla lettura delle norme riportate, non si fa alcun accenno ai balconi.

La funzione

La funzione principale del balcone è quella di consentire l’affaccio (prospicere) al proprietario dell’appartamento nel quale insiste (pertinenza), in altri termini, la sua destinazione è quella di consentire l’esercizio del diritto di veduta, esso pertanto costituisce parte dell’abitazione e, in alcuni, casi il prolungamento dell’unità immobiliare.

Riparto spese

I criteri di ripartizione delle spese variano a seconda della tipologia su cui dovranno essere posti gli interventi di manutenzione e/o di rifacimento.

Innanzitutto, però, va precisato che ci sono due differenti tipi di balconi a cui seguono due diverse fattispecie. I balconi cosiddetti aggettanti e quelli incassati.

I balconi aggettanti, ovvero quelli che sporgono rispetto al fronte facciata, costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio (Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 13509 del 27.7.2012).

In sostanza si definisce aggettante il balcone che:

a) sporge rispetto alla facciata dello stabile, costituendo così il prolungamento della corrispondente unità immobiliare;

b) si protende nel vuoto senza essere compreso nella struttura portante verticale dell’edificio;

c) ha autonomia statica in quanto agganciato esclusivamente al solaio interno.

Pertanto, la soletta del balcone (cioè pavimento, struttura della soletta, sottobalcone o c.d. cielino cioè faccia rivolta verso il basso della soletta) appartiene ai titolari degli appartamenti cui accedono in quanto l’assenza di una sua funzione divisoria tra i due piani comporta l’insussistenza del necessario presupposto per ritenerla di proprietà comune tra i proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastante.

Sono a totale carico del proprietario dell’appartamento, in primo luogo, le spese per la manutenzione del pavimento (costituito da mattonelle, ceramica o gres, ecc.).

Lo stesso discorso riguarda gli elementi di finitura dell’estradosso delle solette del balcone sovrastante da individuarsi nei correntini coevi alla pavimentazione.

Il proprietario del balcone sostiene pure le spese della struttura della soletta (le travi portanti, l’armatura di ferri, gli elementi per il livellamento, gli elementi per l’isolamento acustico e/o termico, il laterizio speciale, la pignatta ecc.) e del sottobalcone salvo che su quest’ultimo (cioè sul cielino) non vi siano componenti decorative (decorazioni, stucchi, ecc.) che contribuiscono a costituire l’aspetto estetico del caseggiato (e allora le spese per le decorazioni sono a carico della collettività condominiale perché il principio della comproprietà condominiale sugli elementi decorativi del balcone rimane valido anche nel caso dei balconi aggettanti).

Allo stesso modo sono a carico del predetto proprietario-condomino le spese di manutenzione dei davanzali e della parte interna dei parapetti.

In caso di danni, il proprietario del balcone dovrà risarcire i danni subiti dal proprietario sottostante per mancata manutenzione della soletta.

Il principio regolatore è stato affermato, da ultimo, dalla Corte di cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 12 marzo 2020, n. 7042, in commento in: «Condominio: le spese di manutenzione dei “balconi aggettanti” sono a carico del singolo proprietario» con la conseguenziale affermazione che “ le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all’intonaco, alla tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell’appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun0” (la decisione ha richiamato, tra i precedenti, espressamente Corte di cassazione, Sez. II, 30/04/2012, n. 6624; arg. anche da Corte di cassazione, Sez. II, 14/12/2017, n. 30071).

Di recente la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 2 marzo 2018, n. 5014 ha chiarito che i balconi aggettanti, non assolvendo ad alcuna funzione di sostegno/copertura, costituiscono un mero prolungamento della corrispondente unità immobiliare, e che ai fini della competenza sulla manutenzione ha precisato che occorre verificare se l’intervento manutentivo abbia interessato la struttura portante, di proprietà esclusiva dal titolare dell’appartamento, o il rivestimento che, se ha una funzione estetica, costituisce bene comune di tutti i condomini.

Tra i summenzionati elementi decorativi, possono annoverarsi – alla luce delle vicende oggetto di precedenti della Corte – appunto i frontalini (intendendo per tali la parte terminale della struttura armata del balcone semplicemente perché visibile guardando il balcone, a volte a filo, a volte sporgente dallo stesso), il rivestimento (in marmo o con intonaco) della fronte della soletta dell’aggetto, i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia, le balaustre, le viti in ottone, i piombi, le cimose, i basamenti, i pilastrini.

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma con la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza del 25 ottobre 2018, n. 27083, la quale ha affermato il principio secondo il quale “i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

Al fine della imputazione al Condominio del costo del recupero non occorre che l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto”.

Tuttavia, e senza che questa elencazione possa reputarsi esaustiva, all’interno dei balconi, possono eventualmente anche ricorrere elementi decorativi che costituiscono un ornamento della facciata, assimilabili, per tale loro funzione, ai sensi dell’art. 1117 c.c., alle parti comuni dell’edificio, dovendosi però reputare che l’individuazione di tali elementi, la loro funzione architettonica e il conseguente regime di
appartenenza – condominiale, che devono essere orientati dal canone ermeneutico costituito dalla loro idoneità ad assolvere alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, non possono essere oggetto di un riscontro in astratto, ma devono essere frutto di una verifica in concreto, in base al criterio della loro funzione precipua e prevalente.

In tale prospettiva, prosegue la Suprema Corte, si è ritenuto: che le spese di rifacimento dei frontalini sono relative a lavori eseguiti sui
balconi dell’edificio, e da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell’immobile (Corte di Cassazione, Sez. II, 30 gennaio 2008, n. 2241).

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È sempre bene tenere presente che con riferimento ai balconi aggettanti, la stessa giurisprudenza citata specifica che alcune parti di tali strutture possono essere considerate di proprietà comune. Il riferimento è ai fregi sulla parte inferiore e frontale del balcone. Se tali fregi sono in grado d’incidere sul decoro architettonico dell’edificio (vale a dire sulle linee che connotano l’estetica dello stabile) essi devono essere considerati parti di proprietà comune e come tale le spese che li riguardano (salvo che tali costi non siano imputabili al fatto illecito altrui) devono essere ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza n. 218 del 05 gennaio 2011 e Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 2 marzo 2018, n. 5014, sotto riportata).

Per quanto riguarda la giurisprudenza, un primo e più longevo orientamento prende le mosse dall’interpretazione estensiva dell’articolo 1125 del Codice Civile: “le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.

L’interpretazione estensiva si fonda sulla considerazione che il balcone sia un prolungamento del solaio interpiano, con ciò permettendo un’equa ripartizione delle spese: i costi della copertura del pavimento sono a carico esclusivo del proprietario del piano superiore, mentre le spese dell’intonaco, della tinta e della decorazione della parte inferiore del balcone sono a carico del proprietario del piano inferiore.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4821/1983, chiarifica che “la piattaforma o la soletta di un balcone è soggetta alla disciplina dell’articolo 1125 del Codice Civile, che ne sancisce la presunzione assoluta di condominio fra i proprietari dei due piani”.

Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, infatti, in tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, laddove devono considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (tra le tante v. Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 19.05.2015, n. 10209; Corte di Cassazione, 30-7-2004 n. 14576; Corte di Cassazione, 30-4-2012 n. 6624).

E’ nulla, e perciò sottratta al termine di impugnazione di cui all’articolo 1137 cod. civ., la delibera dell’assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, come, ad esempio, quella che concerna la manutenzione di beni di proprietà esclusiva, quali i balconi, i quali appartengono al proprietario dell’appartamento di cui fanno parte (Corte di cassazione, ordinanza 8 giugno 2020, n. 10845).

Le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di quelle relative alla piattaforma o soletta, all’intonaco, alla tina e alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell’appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini.

E’ affetta da nullità assoluta la delibera assembleare che abbia approvato le spese straordinarie per la manutenzione dei balconi presenti nell’edificio, ripartendo la stessa tra tutti i partecipanti. Ciò in quanto l’assemblea, in tale ipotesi, agisce fuori dai poteri conferiti dall’articolo 1135 codice civile deliberando una spesa non inerente la conservazione dei beni comuni, bensì di proprietà esclusiva (Corte di appello di Roma, sentenza 27 giugno 2022).

Il balcone aggettante deve ritenersi di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento che vi accede. E’ legittimo, pertanto, che l’assemblea addebiti la spesa della mantovana al singolo proprietario del balcone per metterlo in sicurezza scongiurando rischi per la pubblica incolumità (Corte di appello di Genova sentenza 29 aprile 2020).

balconi incassatiI balconi incassati, invece, non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’edificio, restando incassati nell’interno e solitamente sono chiusi su due o tre lati. In altre parole, possono essere incassati a U quando hanno tre lati chiusi dal muro verticale di facciata e un solo parapetto frontale, oppure incassati a L o a L rovesciata quando hanno due lati chiusi dal muro verticale di facciata e due parapetti, uno frontale e l’altro laterale.

In questo caso si ritiene che la soletta dei balconi costituisca prolungamento del solaio stesso e, pertanto, svolga le funzioni di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani dello stabile condominiale.

 

Quanto al sottobalcone, nella tipologia del balcone incassato esso viene considerato alla stessa stregua dei solai, sicché la spesa relativa deve essere sostenuta da ciascuno dei proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti in ragione della metà (art. 1125 cod. civ.): infatti, la conformazione del balcone incassato fa sì che esso funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore (Corte di Cassazione, 21 gennaio 2000 n. 637).

Nei balconi incassati si configura un compossesso della soletta del balcone esercitabile per il proprietario del piano superiore soprattutto in termini di calpestio e per quello del piano inferiore nella fruizione del commodum derivante dalla copertura e nell’acquisizione di ogni altra attingibile utilità, cui non ostino ragioni di statica o di estetica.

Ciò significa che, ai sensi dell’art. 1125 Codice civile, le spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

In tal caso il condomino del piano inferiore potrà fare della parte di soletta che gli funge da copertura tutti gli usi che ritiene utili e necessari sempre nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 1102 Codice civile.

In definitiva la questione attinente alle spese è così, di solito, definita: per la parte orizzontale si fa riferimento all’art. 1125 c.c., mentre la parte verticale, inserendosi nella facciata, è di proprietà comune e quindi le spese per gli interventi di manutenzione devono essere ripartire tra tutti i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà

Il balcone, in sostanza, è un tutt’uno con il solaio interpiano sicché le spese per il rifacimento di questa parte, ai sensi dell’art. 1125 c.c., saranno a carico dei proprietari delle unità immobiliari cui tale solaio serve rispettivamente da piano di calpestio e da soffitto. Mentre la parte frontale dei balconi, andando a inserirsi nella facciata dello stabile, deve essere considerata di proprietà comune.

All’interno della tipologia dei cc.dd. balconi incassati si pone il balcone a castello che è quella tipologia di balcone che non sporge rispetto alla facciata dello stabile, ma è posto all’interno del perimetro esterno dell’edificio, inserito nella sua struttura portante e non si protende autonomo nel vuoto.

Per questo tipo di balcone le spese per il rifacimento del parapetto in muratura dovranno essere poste a carico di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c. poiché esso fa parte integrante della facciata dell’edificio.

Come si avrà avuto modo di verificare, la differenza sostanziale in merito ai criteri di ripartizione delle spese si concretizza nel seguente principio: il solaio del balcone aggettante, a differenza di quello incassato, è di esclusiva proprietà del titolare dell’unità immobiliare che serve, mentre soltanto i rivestimenti della parte frontale di quella inferiore debbono essere considerati cosa comune ma solo se incidono sul decoro architettonico dello stabile.

Molto controverso è, nelle applicazioni pratiche, il piano di riparto delle spese per la manutenzione e la ristrutturazione dei balconi aggettanti.

Come abbiamo visto ai sensi dell’articolo 1125 c.c.: “le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.

L’interpretazione estensiva operata dalla Cassazione su tale norma si fonda sulla considerazione che il balcone sia un prolungamento del solaio interpiano, riconoscendo, pertanto, un’equa ripartizione delle spese.

I costi della copertura del pavimento sono a carico esclusivo del proprietario del piano superiore, mentre le spese dell’intonaco, della tinta e della decorazione della parte inferiore del balcone sono a carico del proprietario del piano inferiore.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4821/1983, chiarifica che “la piattaforma o la soletta di un balcone è soggetta alla disciplina dell’articolo 1125 c.c., che ne sancisce la presunzione assoluta di condominio fra i proprietari dei due piani”.

Considerato che i balconi, qualunque sia il tipo (aggettante o incassato nella facciata) possono svolgere una funzione estetica a favore dell’intero stabile, cioè possono concorrere a formare le linee architettoniche dell’edificio, vengono spesso in rilievo i criteri di riparto delle spese, resi difficili da applicare in assenza di esplicite previsioni nei documenti condominiali.

A chiarire molti aspetti controversi ha contribuito la giurisprudenza, specie della Corte di Cassazione.

La Corte, in recenti pronunce ha sottolineato che, con riguardo ai rivestimenti della fronte della soletta dei balconi di un edificio in condominio, la qualificazione dei suddetti manufatti come beni comuni, in quanto destinati all’uso comune a norma dell’art. 1117, n. 3, Codice civile, ovvero come pertinenze ad ornamento del corrispondente appartamento di proprietà esclusiva, va compiuta in base al criterio della loro precipua e prevalente funzione in rapporto al menzionato appartamento ed in rapporto alla struttura ed alle caratteristiche dell’intero edificio.

Nello specifico la Suprema Corte ha ritenuto che soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, ma solo quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole alcuni componenti del balcone, quali i parapetti, il cornicione o il marcapiano, i frontalini, si inseriscono nel prospetto dell’edificio, il cui decoro e la cui riparazione sono a carico dell’intero condominio (Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 6624/2012 e Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 19 settembre 2017, n, 21641).

Tali ultimi concetti sono stati ripetuti dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 2 marzo 2018, n. 5014, la quale ha precisato che “gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3), c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Ed ulteriormente affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza del 29 ottobre 2018, n. 27413, la quale ha affermato che “gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio – come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti) – svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”.

Inoltre, a più riprese, la giurisprudenza ha qualificato come spese condominiali tutte quelle necessarie a rendere l’edificio “esteticamente gradevole” (Corte di Cassazione, n. 6624/2012 cit. e n. 10209/2015).

Quando, però, i lavori non sono qualificabili come spese necessarie per ridare pregio alla struttura dell’intero palazzo, i costi della manutenzione e della ristrutturazione dei balconi sono a carico esclusivo del proprietario dell’immobile nel quale insistono.

In particolare, la manutenzione dei balconi, dei frontalini e dei sottobalconi non sempre spetta a tutti i condomini.

Infatti, i balconi, non svolgendo di regola né funzione di sostegno, né di protezione necessaria all’edificio non possono considerarsi proprietà comune, ma rientrano nella casistica dei beni esclusivi dei singoli condomini in quanto prolungamento dell’unità immobiliare antistante (Corte di Cassazione, n. 218/2011).

Di tanto si è avuta recente pronuncia di conferma dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 14 dicembre 2017, n. 30071, la quale ha precisato che per proprio orientamento consolidato, “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’ art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole” (Corte di Cassazione, Sez. II, 21/01/2000, n. 637; Corte di Cassazione, Sez. II, 30/04/2012, n. 6624).

Le crepe a livello della pavimentazione del balcone o la carente impermeabilizzazione, sono quindi interventi di manutenzione a carico del proprietario del singolo appartamento, che deve intervenire tempestivamente per evitare l’aggravarsi dello stato di conservazione del balcone e l’eventuale distacco di materiale dal supporto che potrebbe comportare, nei casi estremi, danni a terzi.

Restano sostanzialmente a carico del proprietario del piano di sopra la pavimentazione, spettano invece al proprietario del piano inferiore, l’intonaco e la finitura superficiale dell’estradosso. Più insidioso invece comprendere a chi spetti la manutenzione dei frontalini dei balconi.

L’attuale orientamento della giurisprudenza, è quello di ripartire in millesimi la spesa di manutenzione di frontalini e balconi solo se ne viene provata la funzione decorativa-ornamentale per l’immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, anche quando l’intervento sia stato imposto da una ordinanza comunale per ragioni di sicurezza.

Pochi problemi interpretativi si riscontrano sui balconi collocati sulle scale. I balconi di cui sono dotate le scale condominiali, accessibili solo da queste ed aventi una funzione architettonica, lucifera e di aerazione, costituiscono parte organica e integrante dell’intero fabbricato  e devono pertanto presumersi di proprietà comune, a norma dell’articolo 1117 codice civile (Corte di Cassazione, n. 6502/1979).

Per completezza espositiva, va sicuramente richiamata la novella normativa del 2012 che ha inserito espressamente le facciate tra le parti comuni, senza alcuna indicazione della funzione strutturale alla quale aveva fatto riferimento la giurisprudenza nel corso degli anni.

La legge di riforma del condominio, pur inserendo espressamente le facciate tra i beni comuni di cui all’art. 1117 Codice civile, non ha previsto alcuna specifica novità in merito ai balconi.

Di conseguenza la giurisprudenza, che continua a colmare il vuoto legislativo in materia, distingue i balconi nei due tipi sopra richiamati: quelli aggettanti e quelli incassati.

In ogni caso è un dato pacifico che tutte queste strutture siano considerate di proprietà esclusiva, laddove di pertinenza di una singola unità immobiliare. Tuttavia, bisogna rilevare che tali manufatti e, in particolare alcuni singoli elementi degli stessi, sono parte integrante e strutturale della facciata e possono contribuire al decoro e all’aspetto estetico dello stabile.

È pertanto decisiva la funzione del bene, e nell’ambito dello stesso bene quella dei singoli elementi, per determinare il regime giuridico, che può essere quello della proprietà esclusiva o quello della proprietà comune.

Alla funzione del bene ha sempre fatto riferimento la giurisprudenza. Infatti, la menzionata Corte di Cassazione, 21 gennaio 2000 n. 637 nell’illustrare il criterio di riparto in applicazione dell’art. 1125 codice civile ha precisato che precisato che è possibile applicare, mediante l’interpretazione estensiva, la disciplina stabilita dalla citata norma di cui all’art. 1125 all’ipotesi non contemplata dei balconi soltanto quando esiste la stessa ratio.

La ratio è da ricercarsi nella funzione, vale a dire nel fatto che il balcone – come il soffitto, la volta ed il solaio – funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore».

In particolare, si potrebbe sostenere che a partire dal 2012 (dopo l’entrata in vigore della L. 220/2012) non ha più senso alcuno la distinzione tra balconi a castello e balconi aggettanti, essendo entrambi ricompresi nella nozione di facciata e dunque rientranti nella presunzione di condominialità.

Conseguenza di una tale ricostruzione è che verrebbe a cadere l’annosa questione della proprietà e ripartizione spese dei frontalini, in quanto anch’essi facenti parte dei balconi e della facciata dell’edificio.

Nella pratica giudiziaria una tale impostazione non viene seguita, ma buona parte dei magistrati del merito tendono ad estendere il più possibile la nozione di necessità all’uso comune prevista dall’ art.1117 n. 1 c.c. “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate”.

Il risultato finale è lo stesso.

Sarebbe, dunque, opportuna l’adozione del criterio ex articolo 1125 c.c. da parte dell’assemblea condominiale o, in alternativa, considerare i sottobalconi come parte integrante della facciata, anche per favorire un’equa ripartizione di spese fra tutti i condomini.

La facciata

In ogni caso si devono considerare come facciata gli elementi anche semplicemente cromatici (cioè la semplice diversa colorazione della superficie), che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono, i quali non sono progettati e realizzati per fornire utilità al titolare del balcone (che, infatti, può essere utilizzato a prescindere dalla presenza, o meno, di tali elementi), ma concorrono insieme alla facciata a conferire allo stabile, attraverso l’armonia e l’unità di linee e di stile, quel decoro architettonico che costituisce bene comune dell’edificio.

Questi elementi decorativi o semplicemente cromatici, quando contribuiscono a determinare l’aspetto estetico-formale della facciata (cimase, basamenti, frontali e pilastrini, copertine in pietra, corrimani, fregi, stucchi, statue, aggiunte di malta cementizia, viti di ottone e piombi con funzione decorativa, cordoli, fasce di coronamento, doccioni che allontanano l’acqua dalla facciata, ecc.), attengono al decoro architettonico dell’edificio e quindi ad un bene comune a tutti i condomini e, pertanto, le opere relative a detti elementi decorativi, in difetto di una diversa disposizione del regolamento condominiale, devono essere ripartite tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali.

In particolare, merita di essere chiarito che, posta la natura di parte comune delle parti decorative, ne consegue che anche i proprietari dei negozi o i condomini con unità immobiliari al piano terra sono tenuti a concorrere con le rispettive quote millesimali alle spese di manutenzione del prospetto, deliberate dall’assemblea.

In particolare, sono da suddividere per millesimi i frontalini se vi è continuità cromatica con strisce orizzontali poste in facciata in corrispondenza dei rispettivi solai e, conseguentemente, rappresentano un elemento fondamentale che caratterizza l’estetica della facciata e ne assicura il decoro.

Ciò vale anche per le lastre applicate alla parte inferiore di ogni balcone e i listelli incollati sotto la copertina di finitura dei parapetti dell’edificio condominiale, costituendo elementi con funzione estetica, volti a rendere armonica la facciata dell’edificio (le copertine) ovvero anche posti al servizio di una parte com

Nel caso di lavori condominiali di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, è valida la deliberazione assembleare che provveda al rifacimento degli eventuali elementi decorativi o cromatici, che si armonizzano con il prospetto del fabbricato, mentre è nulla quella che disponga in ordine al rifacimento della pavimentazione o della soletta dei balconi, che rimangono a carico dei titolari degli appartamenti che vi accedono (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 15 marzo 2017, n. 6652 e Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 6624 del 30/04/2012).

Invero, in tema di condominio, la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 4 maggio 2017, n. 10894, richiamando copiosa giurisprudenza, nel dirimere una controversi afferente ad una terrazza a livello ha, altresì, precisato che “i balconi aggettanti”, i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell’articolo 1125 cod. civ.. I balconi “aggettanti”, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 15913 del 17/07/2007; conti Sez. 2, Sentenza n. 587 del 12/01/2011 e Cassazione Civile, sez. II, 05/01/2011, n. 218).

Vanno ripartiti tra tutti i condomini, secondo i millesimi di proprietà, le spese per i lavori di manutenzione dei balconi che, pur appartenendo in modo esclusivo al proprietario dell’appartamento di cui fanno parte, presentano nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono (Corte di appello de L’Aquila, sentenza 25 maggio 2021).

Mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ex articolo 1117 cod. civile, non essendo necessari per l’edidtenza del fabbricato o destinati al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Corte di cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 8 giugno 2020, n. 10848).

Le ringhiere

Si ritiene, invece, che non possano ritenersi parti comuni le ringhiere o le fioriere (salvo quelle di particolare pregio artistico), i cui costi per la manutenzione rimarranno a carico del proprietario del piano balcone.

Sul tema si noti che vi sono anche decisioni di segno opposto: infatti la Corte di cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 8 giugno 2020, n. 10848, in commento in: «Condominio: i rivestimenti dei balconi aventi funzione estetica-decorativa rientrano tra le parti comuni» ha affermato che “Mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole”.

Degna di nota, in materia, anche la decisione della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza del 28 febbraio 2019, n. 6010, in commento su punto di Diritto in: «Condominio: il riparto delle spese per le pensiline a protezione della facciata» la quale ha ritenuto legittima la delibera assembleare che aveva autorizzato l’installazione di pensiline con funzione di protezione dell’intera facciata dell’edificio dagli agenti atmosferici e ripartisce la spesa ai sensi del secondo comma dell’art. 1123 cod. civ., ponendo il 50% a carico dei proprietari dell’ultimo piano e la restante quota a carico degli altri condomini, essendo le opere destinate a servire in modo diverso i singoli condomini.

A proposito di elementi decorativi, giova segnalare la decisione della Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 18 gennaio 2019, n. 1422, in commento in: «Condominio: i lucernari non rientrano tra le parti comuni» la quale ha precisato che a differenza, dei muri perimetrali dell’edificio, che l’art. 1117, n. 1, c.c. espressamente annovera tra i beni comuni, i balconi, gli sporti chiusi, le finestre, le luci, gli stessi lucernari (e cioè le aperture praticate sulla parete esterna o sulla copertura di un edificio per illuminare gli ambienti adiacenti o sottostanti, quale risulta essere ii manufatto oggetto di lite), anche se inseriti nella facciata, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all’uso comune, essendo accidentali rispetto alla struttura essenziale del fabbricato, e piuttosto costituiscono, di regola, elementi integranti dell’appartamento che vi ha accesso o nel quale comunque immettono luce ed aria, sicché per essi non opera la presunzione di condominialità.

In tema di condominio degli edifici, il decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell’edificio è visibile ed apprezzabile dall’esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità.

Il lastrico solare ad uso esclusivo

Sul tema è intervenuta Corte di cassazione, Sezione 2 Civile, con la sentenza del 5 novembre 2021, n. 32103, in commento in: «Condominio: il riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare ad uso esclusivo» la quale con molta chiarezza sul tema del riparto della spesa in ipotesi di rifacimentoe/o di manutenzione ha precisato che “trova applicazione il regime sulle spese stabilito dall’art. 1126 codice civile. Questa norma, obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare o terrazzo di uso esclusivo, nella misura di due terzi, “tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, si riferisce – come chiarito dalla Cassazione – a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto.”

lastrico solare 2L’obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio, ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione. I proprietari di una delle unità immobiliari sottostanti coperte dal lastrico o dal terrazzo sono così obbligati in proporzione al valore della medesima, mentre il proprietario o titolare dell’uso esclusivo del lastrico o della terrazza non concorre nella frazione dei due terzi della spesa, salvo che non sia altresì proprietario di un immobile sottostante (Corte di cassazione, Sez. 2, 19/10/1992, n. 11449; Corte di cassazione, Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125; Corte di cassazione, Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542).

La regola è, dunque, che ai due terzi della spesa ex art. 1126 c.c. partecipi il proprietario di ciascun appartamento sito nella colonna sottostante al lastrico in proporzione del valore millesimale dell’unità (Corte di cassazione, Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451).

Qualora l’uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, l’assemblea dei condomini, ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., è tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria degli stessi (ripartendosi poi le spese di riparazione o di ricostruzione, secondo i criteri di cui al citato art. 1126 c.c.).

L’obbligo dei condomini dell’edificio, cui il lastrico solare o la terrazza a livello serve di copertura, di concorrere nelle spese di ricostruzione e di manutenzione dello stesso, trova, quindi, fondamento non già nel diritto di proprietà sul lastrico o sulla terrazza medesimi, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli loro appartamenti.

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Avv. Amilcare Mancusi

Ciao, sono un avvocato civilista, ideatore e curatore del sito Punto di Diritto. Sono custode e delegato alle vendite presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Mi occupo di consulenza e assistenza legale in materia di esecuzioni immobiliari, problematiche condominiali (sono amministratore di diversi condomini), risarcimento danni, famiglia, successioni e volontaria giurisdizione, consulenza alle aziende. Nel tempo libero sono un runner amatore e leggo con piacere noir e gialli italiani o romanzi di grandi autori moderni.

14 thoughts on “Condominio: i balconi e i criteri di riparto delle spese”

  • 12 Giugno 2022 in 12:44
    Permalink

    Credo che ci sia un uso non corretto del termine “balcone”, il dizionario italiano definisce il termine nella completezza delle parti, quindi quando io parlo di balcone trasferisco al mio interlocutore il manufatto in riferimento a tutte la parti, mentre sia qui che in altri articoli, meno nelle sentenze, che prima si usa il termine balcone e poi si fa il distinguo delle parti, sarebbe più corretto, a mio modesto parere, partire col dire che la pavimentazione di un balcone si tratta in un modo, le altre parti in altro, oppure che il balcone è composto da più parti e si trattano in modo diverso. Mentre dire che il balcone è di proprietà esclusiva e poi dire che questa o quella parte non lo è mi sembra poco corretto nei confronti dell’interlocutore. Poi riguardo ad una delle risposte da lei data, su argomento, pannelli laterali su balcone aggettante, non era il caso di sottolineare che l’aggancio alla soletta superiore deve avere il permesso del proprietario sopra, o sbaglio? buona giornata.

  • 11 Maggio 2022 in 18:52
    Permalink

    Il balcone in quanto tale non rientra tra le parti comuni dell’edificio, tanto che la soletta (a lei sarà piccolissima visto che non riesce a posare il piede) è una promanazione dei solaio di calpestio dell’appartamento. Come tale la spesa per manutenzione o rifacimento spetta al singolo proprietario. Se il balcone è elemento caratterizzante della facciata (che invece rientra tra le parti comuni) e ha un pregio ai fini del decoro architettonico della facciata e dell’edificio allora della spesa potrebbe farsi carico il condominio e anche lei in quanto condomina in misura proporzionale ai millesimi relativi.

  • 11 Maggio 2022 in 16:07
    Permalink

    Buongiorno
    i nostri ‘balconcini’ nella facciata della palazzina sono talmente stretti che non posso posare un piede. Secondo il nostro punto di vista pur non avendo decorazioni costituiscono essi stessi una mera decorazione.

    Il direttore dei lavori condominiali e l’amministratrice condominiale sostengono invece che non sono fregi e che le spese della ristrutturazione delle crepe sono a nostro carico. E’ vero?

  • 17 Giugno 2020 in 12:19
    Permalink

    Credo che la richiesta di partecipazione sia riferita alle parti comuni dell’edificio e cioè alla facciata, ai frontalini dei balconi e agli elementi decorativi (per esempio le ringhiere ma non i balconi). Di solito vi è apposita tabella o una generale basata sui millesimi di proprietà. Deve controllare con lo stesso amministratore circa i criteri adottati per il riparto spesa.

  • 16 Giugno 2020 in 9:53
    Permalink

    buongiorno
    sono proprietaria di un negozio al piano terra di un palazzo con condominio. L’amministratore mi ha inviato una richiesta di pagamento per i lavori effettuati ai balconi. Ovviamente io non ho balconi avendo solo un negozio, quindi chiedo è normale che io debba partecipare alla spesa? E soprattutto in che entità? c’è una tabella di riferimento (in basse alla quale posso verificare in base ai millesimi) in quanto l’importo è molto alto rispetto a quello degli altri conomini che hanno gli appartamenti nonostante io non abbia molti millesimi? Ad esempio ho notato che un condomino che ha 42 mill. paga meno di me che ne ho 39. Grazie in anticipo per la risposta
    Fonte: https://www.condominioweb.com/spese-condominiali-rendicontazione-annuale-ed-obbligo-di-trasparenza-della-gestione.16826

  • 29 Maggio 2020 in 17:52
    Permalink

    Chiedo scusa: “le spese dell’intonaco, della tinta e della decorazione della parte inferiore del balcone sono a carico del proprietario del piano inferiore”. E’ corretto?

    Sarebbe cortesemente possibile avere un riferimento giuridico in merito (link alla legge, sentenza o altro) ?
    Grazie mille,
    Roman

  • 29 Maggio 2020 in 13:48
    Permalink

    Lei ha letto e interpretato la decisione in modo corretto e puntuale. I frontalini svolgono funzione estetica e la spesa è a carico di tutti. Grazie a lei e continui a seguire Puntodidiritto

  • 29 Maggio 2020 in 13:37
    Permalink

    Buongiorno, intanto faccio i complimenti per il godibilissimo e puntualissimo sito. Ho letto l’articolo più volte ma non sono riuscito a farmi un idea precisa, certamente per la mia scarsa conoscenza in materia.

    La domanda è la seguente: il mio balcone aggettante (al 4° piano) deve avere l’isolamento degradato ragion per cui scorre acqua nel balcone aggettante sottostante (al 3° piano). Appare chiaro che il rifacimento della coibentazione e ri-pavamentazione dello stesso siano a carico mio.

    Se capisco bene però “le spese dell’intonaco, della tinta e della decorazione della parte inferiore del balcone sono a carico del proprietario del piano inferiore”. E’ corretto?

    Tuttavia non mi spiego perchè la parte inferiore non è considerata a livello condominiale: se fosse di mia propriatà (o della famiglia sottostante) potrei decidere di dipingere il sottobalcone a pois o in stile Rococò rovinando complessivamente l’estetica del palazzo.

    Inoltre i frontalini sembrano essere invece certamente imputabili a tutto il condominio. E’ corretto?

    Il mio obiettivo è andar a parlare con l’Amministratore con le idee chiare su chi deve pagare cosa, evitando di essere gabbato. Grazie per la disponibilità.
    Roman

  • 27 Marzo 2019 in 22:37
    Permalink

    Signor Ferretti il terrazzo è promanazione del solaio posto nelle vostre proprietà e si sporge oltre il confine dell’immobile? Ha funzione di copertura di unità abitative sottostanti (sembra di no e sembra che funga da spazio coperto fruito da terzi)?
    Vi è un documento/tabella che individua le parti comuni e i criteri di riparto delle spese?
    Cerchi nel sito l’articolo: “Condominio: I balconi e i criteri di riparto delle spese” e verifichi se trova risposta al suo quesito.

  • 25 Marzo 2019 in 18:14
    Permalink

    Buonasera, sono proprietario di una unità posta al piano 1 ed ultimo di una villetta plurifamiliare.
    Sulla facciata laterale il terrazzo profondo 3 metri per 6 metri circa, è sostenuto da 2 pilastri alle relative estremità che poggiano sulla proprietà di altro condomino. Non sono in grado di definire lo spazio sottostante quale portico ed il proprietario utilizza quest’area esterna attrezzandola con lavandino e tavolo con sedie.
    In sostanza Le chiedo gentilmente di chiarirmi come andrebbero suddivise le spese di ripristino di impermeabilizzazione del nostro terrazzo e delle parti sottostanti ammalorate. Purtroppo non siamo riusciti a trovare una risposta relativa al nostro ampio terrazzo aggettante con pilastri.

  • 9 Gennaio 2019 in 12:17
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    grazie della risposta i pannelli istallati non tolgono a nessun assegnatario la veduta o a terzi semmai tolgono la veduta di un assegnatario nel mio balcone ecco perché li o fatto mettere perché questo assegnatario quardava sempre nel mio balcone il regolamento condominiale non c e ,per cortesia e violazione della prayvasi quardare sempre nel mio balcone grazie e complimenti

  • 8 Gennaio 2019 in 15:12
    Permalink

    I pannelli se non “trasformano” e chiudono il balcone (così aumentando la superficie complessiva chiusa) e se non compromettono l’aspetto estetico della facciata, di solito sono tollerati e consentiti. Si faccia attenzione alle norme condominiali (regolamento) e al rispetto delle vedute anche di terzi (in quanto il pannello potrebbe creare ostacolo visivo).

  • 8 Gennaio 2019 in 10:31
    Permalink

    mi congradulo con gli articoli da me letti chiedo una informazione al balcone aggettante si possono mettere 2 pannelli laterali visto che e gia montata una tenta da sole grazie

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