Appello: va dichiarato nullo il giudizio di primo grado se alla citazione mancava l’avvertimento ex art. 163, n. 7, cpc
Nel giudizio di appello, il rilievo della nullità della citazione per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, cod. proc. civ. impone la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con consequenziale rinnovazione dello stesso, e, all’esito, decisione nel merito, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.
Nel caso in esame, accogliendo il ricorso di un Condominio, rimasto contumace in primo grado, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata di rigetto del gravame, non avendo la Corte di appello, una volta rilevata la nullità della citazione introduttiva, la quale aveva inficiato l’intero giudizio di primo grado, provveduto a rinnovare gli atti come imposto dall’art. 164 cod. proc. civ., ritenendo erroneamente che la suddetta nullità fosse sanata in quanto il ricorrente in sede di gravame non aveva eccepito l’incompetenza del giudice adito).
Corte di cassazione, Sezione VI civile, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 32 – Presidente Cosentino; Relatore Picaroni